Condizioni generali di vendita

ART. 1 – GENERALITÀ

Il presente contratto è disciplinato dalle seguenti condizioni generali e, per quanto non stabilito, dalla Conferma d’Ordine allegata.
Specifiche tecniche e configurazione della macchina sono indicate nel dettaglio nella Conferma d’Ordine e nel datasheet tecnico.
Condizioni diverse sono ammesse solo se espressamente pattuite per iscritto tra le parti.

ART. 2 CONSEGNA

Il termine di consegna è valido a condizione che gli adempimenti contrattuali a carico dell’Acquirente siano adempiuti.
I termini di consegna sono da intendersi indicativi e non essenziali, ovvero, in considerazione della complessità di realizzazione del macchinario oggetto della commessa, essere soggetti ad ampia tolleranza; eventuali ritardi nella consegna non daranno quindi diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere. In ogni caso, il Venditore comunicherà all’Acquirente l’eventuale ritardo con congruo preavviso.
Non si considerano imputabili al Fornitore eventuali ritardi se dovuti a cause di forza maggiore non dipendenti dalla sua volontà, che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Al verificarsi di una tale circostanza, i corrispondenti termini verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell’impedimento stesso, fermo comunque restando quanto sopra previsto circa la non essenzialità dei termini di consegna.
Il macchinario va ritirato entro 15 giorni dalla data di approntamento comunicata dal Venditore. I termini di consegna e di installazione potranno venir sospesi nel caso in cui non fosse possibile al Venditore, per fatto imputabile all’Acquirente, dare avvio alle attività di installazione ovvero qualora l’Acquirente, trascorsi 15 (quindici) gg. dalla data di comunicazione di “avviso merce pronta”, si dichiarasse non in grado di ricevere il macchinario oggetto della fornitura. La sospensione potrà avvenire anche a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto al Venditore prima dell’esecuzione delle attività di installazione. La sospensione dei termini, se dovuta a fatto imputabile all’Acquirente, non precluderà comunque al Venditore di emettere la fatturazione (registrandola nel proprio registro “Merci di terzi da consegnare in deposito presso il ns. stabilimento a disposizione del cliente”) e pretendere il relativo pagamento.

Resta inteso che i rischi di danno nel periodo di giacenza della macchina presso i nostri magazzini resta a carico dell’acquirente inadempiente, a partire dalla data di approntamento comunicata.
Trascorso un periodo massimo di tre settimane, il Venditore si avvale della facoltà di annullare l’ordine, trattenendo eventuali caparre versate dal cliente a titolo di risarcimento.

ART. 3 – PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore s’intende netta al domicilio del Venditore, salvo diversamente indicato nella Conferma d’Ordine. L’obbligo di pagamento si riterrà adempiuto da parte dell’Acquirente nel momento in cui il pagamento risulterà accreditato sul conto corrente del Venditore indicato nella Conferma d’Ordine.

ART. 4 – RISERVATO DOMINIO

Il macchinario rimane di esclusiva proprietà del Venditore fino al pagamento completo da parte dell’Acquirente.

ART. 5 – ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

E’ facoltà del Venditore non accettare la richiesta di annullamento di un ordine da parte dell’Acquirente. In caso di accettazione dell’annullamento, è facoltà del Venditore addebitare all’Acquirente, a titolo di risarcimento, una somma pari al 30% (trenta per cento) dell’ordine annullato.

ART. 6 – INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

Nella Conferma d’Ordine sono disciplinate le modalità di installazione e messa in funzione del macchinario.
Giorni extra che si rendessero necessari a causa di ritardi non imputabili al Venditore saranno fatturati ad euro 830,00 al giorno.
La fornitura di gru e carrelli per la movimentazione nel luogo di installazione è intesa a carico dell’Acquirente.
La messa in funzione del macchinario deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di installazione di eventuali difetti di conformità.
Ferma restando la sua completa responsabilità per lo svolgimento delle attività di installazione, il venditore viene da subito autorizzato a compierle servendosi anche di ditte terze.
Se il macchinario non può essere messo in funzione per motivi non imputabili al Venditore, questo si intende incondizionatamente accettato senza riserva.

ART. 7 – GARANZIA SUL MACCHINARIO

Il Venditore garantisce il buon funzionamento del macchinario venduto, a decorrere dalla messa in funzione dello stesso e per la durata di 12 (dodici) mesi, oppure per un massimo di 2.000 ore di lavoro, salvo diversamente indicato nella Conferma d’Ordine; la garanzia scade al raggiungimento del primo dei due termini indicati.
La garanzia non può superare comunque i 14 (quattordici) mesi dalla data di consegna al vettore stabilita secondo la resa indicata nella Conferma d’Ordine.
La fornitura delle parti di ricambio ed il servizio tecnico, ove previsto, sono assicurati a condizione che gli adempimenti contrattuali a carico dell’Acquirente siano stati espletati.
L’acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve possibile; in caso di trasporto merci, l’esame può essere differito fino all’arrivo a destinazione.
In caso di difetto di conformità (e/o vizi della macchina), il Venditore sarà tenuto unicamente alla riparazione del macchinario (escludendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo) e l’Acquirente non potrà chiedere il risarcimento di nessun eventuale danno.
Tale garanzia esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) per difetti di conformità e vizi del macchinario stesso, salvo in caso di dolo o colpa grave del Venditore.
Durante il periodo di garanzia, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare o sostituire gratuitamente le parti difettose, con parti nuove o equivalenti al nuovo.
Sono esclusi dalla garanzia:
Guasti dovuti a trascuratezza, manomissioni, riparazioni, modifiche eseguite dall’Acquirente senza il consenso scritto del Venditore.
Guasti dovuti a uso improprio del macchinario da parte dell’Acquirente.
Guasti dovuti a inosservanza da parte dell’Acquirente delle norme previste dal manuale di istruzioni o delle comuni regole di buon senso in materia di macchine utensili.
Parti che per loro natura sono soggette ad usura.
Dazi doganali ed ogni altro onere fiscale e/o amministrativo.
Le spese di spedizione per l’invio, da parte del cliente, dei ricambi da sostituire e/o riparare presso la sede della Gasparini Industries srl.

ART. 8 – INTERVENTI DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA

L’Acquirente è tenuto al pagamento degli interventi effettuati sul macchinario durante il periodo di garanzia qualora il guasto denunciato sia inesistente o sia stato causato dall’Acquirente o provocato da causa di forza maggiore e comunque nei casi di esclusione di cui all’articolo precedente.

ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni, Vienna 1980 (CISG).
Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà competente il foro di Treviso, salvo diversa scelta del Venditore.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate:
Art.2 – Consegna
Art.3 – Prezzo e Condizioni di Pagamento
Art.4 – Riservato Dominio
Art.7 – Garanzia sul macchinario
Art.9 – Legge applicabile e composizione delle controversie

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